Erogazioni liberali:
benefici fiscali

Quadro riassuntivo delle agevolazioni per le erogazioni liberali all’associazione “Centro Dino Ferrari” ETS
Beneficiari Natura dell’erogazione Agevolazione Riferimenti normativi
Persone fisiche Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali Detrazione dall’IRPEF pari al 30% dell’importo erogato, fino ad un massimo di 30.000 euro Art. 83 c. 1 CTS
Persone fisiche, enti e società Liberalità in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali Deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato Art. 83 c. 2 CTS
Persone fisiche e enti soggetti passivi IRES Liberalità in denaro o in natura erogate in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino a un massimo di 70.000 euro annui Art. 14, comma 1 D.L. 35/2005 DPCM 9 ottobre 2023
Società e altri soggetti passivi IRES Fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità in favore di fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Deducibilità integrale dal reddito del soggetto erogante Art. 1, comma 353, legge 266/2005 DPCM 19 gennaio 2024
Titolari di reddito d’impresa Erogazioni liberali a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente “finalità di ricerca scientifica” Deducibilità per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato Art. 100, comma 2, lett. a) TUIR

NOTE

  1. Le agevolazioni di cui sopra non sono cumulabili fra loro e spettano solo se effettuate con versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento che garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del suo autore. Sono ammissibili anche le erogazioni effettuate mediante applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati nel rispetto delle condizioni di cui alla Circolare dell’Agenzia delle entrate nr. 7/E del 25 giugno 2021.
  2. Ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 3 febbraio 2021 e sussistendone i presupposti ivi stabiliti, l’Associazione “Centro Dino Ferrari” ETS trasmetterà all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle erogazioni liberali ricevute da persone fisiche, al fine dell’inserimento nella c.d. dichiarazione precompilata del soggetto erogante. L’interessato può opporsi alla trasmissione dei dati comunicando l’opposizione direttamente al beneficiario dell’erogazione liberale al momento di effettuazione dell’erogazione stessa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui l’erogazione è stata effettuata, ovvero compilando e inviando all’Agenzia delle entrate l’apposito modello, dal 1° gennaio al 20 marzo dell’anno successivo a quello di effettuazione dell’erogazione.
  3. Le erogazioni liberali in natura devono risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell’erogazione contenente l’impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per la determinazione del valore del bene donato si fa riferimento al valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell’art. 9 TUIR. Qualora tale valore sia superiore a 30.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene, e consegnarne copia al soggetto destinatario dell’erogazione.



Tuttavia, non è necessario produrre una perizia nei seguenti casi:

  1. se l’erogazione liberale ha ad oggetto un bene strumentale, l’ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento;
  2. se l’erogazione liberale ha ad oggetto i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, l’ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al minore tra il valore normale e quello risultante dalla valutazione delle rimanenze di magazzino ai sensi dell’art. 92 del TUIR.